LO STATUTO SPECIALE DI AUTONOMIA
PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE
PREMESSA
Con l'entrata in vigore della Legge costituzionale n. 3 del 2001 di riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione l’assetto istituzionale delineato dallo
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ha conosciuto significative modificazioni.
Infatti, ai sensi dell’articolo 10 della stessa Legge costituzionale, le disposizioni in
essa contenute si applicano anche alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti di cui prevedono forme
di autonomia più ampie di quelle attribuite.
Il tenore di tale disposizione, che scongiura il verificarsi di profili di minor autonomia delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome rispetto alle Regioni a Statuto ordinario, direttamente e pienamente
destinatarie della riforma costituzionale, crea purtroppo, da un canto, problemi di ordine interpretativo, in riferimento all’individuazione della
parti della Legge costituzionale n. 3/2001 che prevedono effettivamente forme di autonomia più ampie a quelle già attribuite alle Autonomie speciali
(non solo in sede statutaria ma, eventualmente, con altre fonti normative, quali le norme di attuazione adottate ai sensi dell’articolo 107 dello
Statuto) e, dall’altro impone, per la ricostruzione dell’assetto autonomistico vigente, la lettura dello Statuto speciale “in combinato
disposto” con la Legge costituzionale n. 3/2001 stessa.
L’articolo 10 della stessa Legge costituzionale non ha, infatti, comportato una formale modifica statutaria (la disposizione si apre infatti con l’espressione “sino
all’adeguamento dei rispettivi Statuti...”) e di conseguenza il testo dello Statuto non può essere diffuso in versione emendata, ma sicuramente una
serie di disposizioni statutarie sono da considerarsi, a tutti gli effetti, modificate, soppresse o sostituite da quanto previsto agli stessi fini dalla
Riforma costituzionale.
Si richiama, a mero titolo esemplificativo, l’articolo 55 dello Statuto, relativo al controllo sulle leggi regionali e provinciali, venuto meno a seguito della
sostituzione dell’articolo 127 della Costituzione, che non prevede più il visto governativo ma la possibilità per il Governo - o nel caso opposto per
le Regioni - di promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale entro i 60 giorni dalla pubblicazione
della legge regionale.
odificato risulta anche, sotto alcuni profili, il quadro delle competenze legislative mentre sono significativamente innovati i Principi in materia di autonomie
locali.