Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol
giovedì 9 febbraio 2012   
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Copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai figli
 
 
Cos’è: è un contributo che viene erogato a coloro che effettuano versamenti previdenziali volontari, anche presso un fondo di previdenza complementare, a copertura di periodi di astensione dal lavoro dedicati alla cura e all’educazione dei propri figli fino al terzo anno di vita degli stessi o entro tre anni dalla data di adozione o di affidamento. Il suddetto contributo spetta anche nel caso di svolgimento dell’attività lavorativa a tempo parziale (con orario di lavoro pari almeno al 70% di quello previsto per il tempo pieno) ai fini dell’integrazione dei versamenti previdenziali dovuti, fino alla concorrenza del 100% di quelli previsti per il tempo pieno.
A chi spetta: ai/alle lavoratori/trici autonomi/e, ai/alle liberi/e professionisti/e, ai/alle lavoratori/trici dipendenti del settore privato e a coloro che sono autorizzati ad effettuare i versamenti previdenziali volontari presso istituti di previdenza obbligatoria (es. INPS, INPDAP) o sono iscritti ad un fondo pensione complementare. Il contributo non spetta ai/alle lavoratori/trici dipendenti da pubbliche amministrazioni e a coloro che sono titolari di pensione diretta. E’ richiesta la residenza da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige o in alternativa la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda.
Quanto: il contributo viene corrisposto in misura pari all’importo del versamento volontario effettuato e comunque in misura non superiore a euro 6.000,00 rapportati ad anno, per un periodo massimo di dodici mesi, elevabili a quindici nell’ipotesi in cui il padre del/della bambino/a usufruisca del congedo parentale per almeno tre mesi. In caso di versamenti in un fondo complementare il contributo massimo spettante ammonta ad euro 3.500,00.
In caso di svolgimento dell’attività lavorativa a tempo parziale, i suddetti contributi massimi sono ridotti della metà ed ammontano pertanto rispettivamente ad euro 3.000,00 e ad euro 1.750,00, rapportati ad anno. Novità: Il contributo viene concesso per un periodo massimo di 24 mesi o di 28 mesi se il padre usufruisce del congedo parentale per almeno 3 mesi.
Per i/le lavoratori/trici autonomi/e e per i/le liberi/e professionisti/e che mantengono l’iscrizione previdenziale obbligatoria e che assumono in loro sostituzione, durante il periodo di astensione, una persona a tempo parziale il contributo massimo spettante è pari ad euro 3.150,00. In caso di mancata assunzione l‘importo viene ridotto della metà (tale riduzione non si applica ai/alle coltivatori/trici diretti/e).
Quando: la domanda deve essere presentata: 
- in provincia di Trento: entro il 30 settembre di ogni anno; 
- in provincia di Bolzano: entro il 30 giugno di ogni anno per i lavoratori dipendenti, entro il 30 settembre per i lavoratori autonomi.
A chi rivolgersi: per informazioni o per la presentazione della domanda per accedere al beneficio ci si può rivolgere a qualsiasi Istituto di patronato presente sul territorio regionale oppure alla Provincia Autonoma di Bolzano (Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE) per i residenti nella provincia di Bolzano o alla Provincia Autonoma di Trento (Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa - APAPI) per i residenti nella provincia di Trento.
Importante: tali contributi non sono vincolati alla condizione economica del nucleo familiare.
Il contributo regionale viene erogato a titolo di rimborso successivamente al pagamento, da parte dei soggetti interessati, dei contributi volontari presso l’INPS/INPDAP o presso un fondo di previdenza complementare.
Nella provincia di Trento può essere richiesto solo il contributo per l’integrazione dei contributi a seguito di attività lavorativa a tempo parziale in quanto non è stato ancora attivato l’intervento a sostegno della copertura dei periodi di astensione totale dal lavoro.