|
|
|
Cos’è:
|
è un assegno mensile che viene erogato qualora all’interno del nucleo familiare siano presenti almeno due figli (o soggetti equiparati) minorenni.
Novità: Dal 2008 l’assegno regionale al nucleo familiare viene erogato già a partire dal primo figlio fino al compimento del settimo anno di età.
Se nel nucleo familiare è presente un/una solo/a figlio/a disabile (con invalidità pari o superiore al 74%), l’assegno viene erogato a prescindere dall’età.
|
|
A chi spetta:
|
a tutti/e coloro che sono residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige e si trovano nella condizione economica prevista dalle tabelle A), B) e C). In alternativa ai cinque anni di residenza è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda.
|
|
Quanto:
|
l’assegno spetta ad un/una solo/a richiedente per nucleo in base alla composizione del nucleo familiare e alla condizione economica del nucleo stesso. L’assegno è corrisposto secondo quanto previsto dalle tabelle A), B) e C).
Novità: Con deliberazione della Giunta regionale n. 186 di data 4 giugno 2008, gli importi delle tabelle A) e B) dal secondo figlio in poi e della tabella C) dal primo figlio sono stati aumentati del 4,55%, a decorrere 1° luglio 2008.
|
|
Quando:
|
la domanda può essere presentata in ogni momento: l’assegno al nucleo familiare viene erogato a partire dal mese seguente all’inoltro della domanda. Per percepire l’assegno al nucleo familiare continuativamente, la domanda deve essere inoltrata:
- in provincia di Trento: fra il 1° luglio e il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento;
- in provincia di Bolzano: fra il 1° settembre e il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
|
|
Condizione economica:
|
per i/le residenti nella provincia di Trento la condizione economica è valutata in base al sistema di calcolo ICEF. Per i/le residenti nella provincia di Bolzano la condizione economica è valutata secondo i criteri adottati con il regolamento regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 29 aprile 2003, n. 4/L (ciò significa che nel caso di un/a lavoratore/trice dipendente che possiede solo la casa di abitazione, viene considerato solamente il reddito lordo).
|
|
A chi rivolgersi:
|
per informazioni o per la presentazione della domanda per accedere al beneficio ci si può rivolgere a qualsiasi Istituto di patronato presente sul territorio regionale oppure alla Provincia Autonoma di Bolzano (Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE) per i/le residenti nella provincia di Bolzano o alla Provincia Autonoma di Trento (Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa - APAPI) per i residenti nella provincia di Trento.
|
|
Importante:
|
i figli devono apparire sullo stato famiglia della persona richiedente.
|