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1. CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL LAVORO DISCONTINUO NEL CASO DI VERSAMENTI PREVIDENZIALI VOLONTARI |
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Cos’è:
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è un contributo per la copertura previdenziale di periodi di inattività lavorativa in caso di rapporti di lavoro discontinui, di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto o a programma, non coperti da contribuzione figurativa.
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A chi spettano:
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ai/alle lavoratori/trici con rapporti di lavoro discontinuo (a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative, a progetto o a programma, ecc.), non titolari di pensione diretta, autorizzati ad effettuare i versamenti volontari per i periodi non lavorati, che hanno da almeno cinque anni la residenza ed il domicilio in regione (oppure la residenza storica di 15 anni, di cui almeno uno immediatamente antecedente la presentazione della domanda). E’ richiesta inoltre la disponibilità immediata allo svolgimento di attività lavorative, formative, di inserimento lavorativo e di ogni altra attività individuata dai servizi competenti secondo le disposizioni provinciali.
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Condizione economica:
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il contributo spetta qualora la condizione economica del nucleo familiare del/la richiedente non superi l’importo di euro 15.683,00 riferito ad un nucleo familiare con un/una solo/a componente, valutato in base al sistema di calcolo ICEF adottato dalla Provincia di Trento. Nel caso di più componenti tale limite di reddito viene aumentato in relazione al numero di componenti secondo la scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
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Quanto:
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il contributo arriva fino a
- 1.780,00 euro per i soggetti autorizzati ai versamenti volontari nella gestione dei lavoratori dipendenti;
- 1.080,00 euro per i soggetti autorizzati ai versamenti volontari nelle altre gestioni.
Il contributo è erogato per un periodo massimo per ciascun anno di sei mesi e nell’arco della vita lavorativa di trentatré mesi, fino al raggiungimento dei requisiti minimi per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia. Il contributo è a fondo perduto per i primi 18 mesi, mentre viene erogato a titolo di prestito per i mesi successivi al diciottesimo.
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Quando:
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la domanda va presentata entro il trimestre successivo a quello fissato dall’INPS per il versamento previdenziale volontario.
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A chi rivolgersi:
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per informazioni o per la presentazione della domanda per accedere al beneficio da parte dei/delle residenti/e nella provincia di Trento ci si può rivolgere a qualsiasi Istituto di patronato presente sul territorio provinciale oppure alla Provincia Autonoma di Trento (Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa - APAPI).
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Importante:
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Il contributo regionale viene erogato a titolo di rimborso del versamento effettuato.
Nella provincia di Bolzano tale intervento non è stato ancora attivato.
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NOVITÀ: 2. CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL LAVORO DISCONTINUO NEL CASO DI VERSAMENTI IN UN FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE |
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Cos’è:
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è un contributo che mira a sostenere la costituzione di forme di previdenza complementare da parte dei/delle lavoratori/trici discontinui/e.
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A chi spettano:
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alle persone iscritte a un fondo di previdenza complementare titolari in via esclusiva di rapporti di lavoro a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto o a programma, ecc., che hanno iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995, ovvero che si trovano in stato di disoccupazione, certificato dal competente Centro per l’Impiego, a seguito della cessazione dei suddetti rapporti lavorativi. Non spetta ai titolari di pensione diretta. Sono richiesti la residenza e il domicilio in regione da almeno cinque anni oppure la residenza storica di 15 anni, di cui almeno uno immediatamente antecedente la presentazione della domanda.
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Condizione economica:
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il contributo spetta qualora la condizione economica del nucleo familiare del/la richiedente non superi l’importo di euro 15.683,00 riferito ad un nucleo familiare con un/una solo/a componente, valutato in base al sistema di calcolo ICEF adottato dalla Provincia di Trento. Nel caso di più componenti tale limite di reddito viene aumentato in relazione al numero di componenti secondo la scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
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Quanto:
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il contributo è pari al 100% del versamento effettuato e arriva fino a 1.000 euro per un massimo di 5 anni.
Il contributo è erogato fino al raggiungimento dei requisiti minimi per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia.
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Quando:
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la domanda va presentata entro il 30 settembre di ogni anno.
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A chi rivolgersi:
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per informazioni o per la presentazione della domanda per accedere al beneficio da parte dei/delle residenti/e nella provincia di Trento ci si può rivolgere a qualsiasi Istituto di patronato presente sul territorio provinciale oppure alla Provincia Autonoma di Trento (Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa - APAPI).
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Importante:
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Nella provincia di Bolzano tale intervento non è stato ancora attivato.
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