Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Trento

NOTE CONCERNENTI IL CONTRIBUTO UNIFICATO
 

Il contributo unificato (art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche) ha sostituito, a decorrere dal 1° marzo 2002, le imposte di bollo e la tassa d’iscrizione.

L’ufficio Accettazione ricorsi esegue un controllo formale su:

1)  l’esistenza della dichiarazione sul valore della causa;

2)  l’esistenza della ricevuta di versamento riportante il codice fiscale e le generalità della parte (nei casi di società non basta la partita IVA, ma anche il codice fiscale);

3)  la corrispondenza tra l’importo dichiarato e quello versato.
 

In caso di  mancato pagamento del contributo al momento  del deposito del ricorso, la segreteria lo richiederà verbalmente. Dopodiché sarà richiesta la regolarizzazione mediante apposita lettera di invito, dando termine di 30 gg. per l’adempimento.

Si precisa che la richiesta sarà inviata sia al domicilio del richiedente sia al domicilio del difensore con raccomandata A.R.

Trascorso detto termine, se la parte non ha provveduto al versamento del contributo, si invierà apposito elenco al Concessionario della riscossione.

In caso di mancata indicazione del codice fiscale, nell’atto introduttivo del giudizio, la segreteria provvederà a richiedere l’integrazione dei dati necessari segnalando che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 71 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. e 13, primo comma, lettera d) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, in caso di mancata comunicazione del codice fiscale e delle generalità (luogo e data di nascita) della parte ricorrente, l’omissione sarà oggetto di segnalazione ai competenti uffici finanziari (Agenzia delle Entrate) ai fini della applicazione, nelle forme previste dalla normativa tributaria, della sanzione amministrativa pari ad un importo minimo di € 103,29 fino al massimo di € 2.065,83.

 

 ESENZIONI

(art. 10 del T.U.)

  La parte deve indicare sempre la ragione dell’esenzione del contributo unificato ed i casi di esenzione sono indicati qui di seguito:

1) Regolamento di competenza e di giurisdizione;

2) Pubblico Impiego (soltanto riferiti a rapporti già costituiti, escludendo   dalla stessa le questioni tendenti alla costituzione dei rapporti stessi (concorsi pubblici) ovvero quelle in cui l’oggetto della controversia sia appunto l’esistenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato;

3) Leva militare (l’esenzione si estende anche al servizio sostitutivo civile);

4) Accesso ai documenti (se la materia del contendere rientra fra le esenzioni previste dalla legge);

5) Elettorale;

6) Previdenza ed assistenza;

7) Atti di intervento, ricorso incidentale e ricorso per motivi aggiunti (a meno che non determinino l’aumento del valore della causa) La parte dovrà rendere la dichiarazione per tali atti solo ove producano la modifica del valore della causa.

  

SPESE PRENOTATE A DEBITO

 (art. 158, n. 3 del T.U.)

Le spese prenotate a debito anticipate dall’erario sono recuperate dall’amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell’altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.

 

    PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

(art. 74-89; 119- 136).

Il patrocinio a spese dello Stato si riferisce a spese anticipate relative agli onorari e spese del difensore della parte ammessa al patrocinio.

In tali casi, la rivalsa ad opera dello Stato, ai sensi dell’art. 134, presuppone il passaggio in giudicato della sentenza.

Le spese anticipate devono essere recuperate dall’ufficio giudiziario a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio, qualora questa sia stata condannata alla rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa.

 

  RILASCIO DI COPIE

 (artt. 266, 267, 268 e 270 del T.U.) 
 

Per il rilascio di copie di documenti senza certificazione di conformità, è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla seguente tabella a):
 

Numero pagine

Diritto di copia forfetizzato

1 - 4

€ 0,77

5 – 10

€ 1,55

11 – 20

€ 3,10

21 – 50

€ 6,20

51 – 100

€ 12,39

Oltre le 100

€ 12,39 più € 5,16 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

 

Per il rilascio di copie autentiche è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla seguente tabella b).

Numero di pagine

Diritto di copia forfetizzato

Diritto di certificazione di conformità

Totale colonne 2 e 3

 1 - 4

€ 1,03

€ 5,16

€ 6,19

  5 -10

€ 2,07

€ 5,16

€ 7,23

11- 20

€ 3,10

€ 5,16

€ 8,26

21-50

€ 5,16

€ 5,16

€ 10,32

51-100

€10,33

€ 5,16

€ 15,49

Oltre le 100

€ 10,33 più € 6,20 ogni ulteriori
100 pagine o frazione di 100

€ 5,16

€ 15,49 più € 6,20 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

 

In caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero d’impugnazione del provvedimento cautelare la parte ha diritto al rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti senza oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione nella misura stabilita dalla seguente tabella c):

 

Numero pagine

Diritto di copia forfetizzato

da    1 a     5

€      0,26

da    6 a   10

€      0,52

da  11 a   20

€      1,03

da  21 a   50

€      2,06

da  51 a 100

€      4,13

Oltre le 100

€      8,26

 

Il pagamento degli importi di cui alle tabelle a) b) e c) è eseguito mediante l’applicazione di marche da bollo ordinarie sul retro delle copie rilasciate ed annullo da parte dell’Ufficio rilasciante.

Dell’avvenuto pagamento deve farsi attestazione sulla domanda presentata dal richiedente.

 

                                       UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

  

Trento, 16 marzo 2005