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Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Trento
NOTE
CONCERNENTI IL CONTRIBUTO UNIFICATO
Il contributo unificato (art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche) ha sostituito, a decorrere dal 1° marzo 2002, le imposte di bollo e la tassa d’iscrizione.
L’ufficio Accettazione ricorsi esegue un controllo formale su:
1) l’esistenza della dichiarazione sul valore della causa;
2) l’esistenza della ricevuta di versamento riportante il codice fiscale e le generalità della parte (nei casi di società non basta la partita IVA, ma anche il codice fiscale);
3)
la corrispondenza tra l’importo
dichiarato e quello versato.
In caso di mancato pagamento del contributo al momento del deposito del ricorso, la segreteria lo richiederà verbalmente. Dopodiché sarà richiesta la regolarizzazione mediante apposita lettera di invito, dando termine di 30 gg. per l’adempimento.
Si precisa che la richiesta sarà inviata sia al domicilio del richiedente sia al domicilio del difensore con raccomandata A.R.
Trascorso detto termine, se la parte non ha provveduto al versamento del contributo, si invierà apposito elenco al Concessionario della riscossione.
In caso di mancata indicazione del codice fiscale, nell’atto introduttivo del giudizio, la segreteria provvederà a richiedere l’integrazione dei dati necessari segnalando che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 71 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. e 13, primo comma, lettera d) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, in caso di mancata comunicazione del codice fiscale e delle generalità (luogo e data di nascita) della parte ricorrente, l’omissione sarà oggetto di segnalazione ai competenti uffici finanziari (Agenzia delle Entrate) ai fini della applicazione, nelle forme previste dalla normativa tributaria, della sanzione amministrativa pari ad un importo minimo di € 103,29 fino al massimo di € 2.065,83.
(art. 10 del T.U.)
La parte deve indicare sempre la ragione dell’esenzione del contributo unificato ed i casi di esenzione sono indicati qui di seguito:
1) Regolamento di competenza e di giurisdizione;
2) Pubblico Impiego (soltanto riferiti a rapporti già costituiti, escludendo dalla stessa le questioni tendenti alla costituzione dei rapporti stessi (concorsi pubblici) ovvero quelle in cui l’oggetto della controversia sia appunto l’esistenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato;
3) Leva militare (l’esenzione si estende anche al servizio sostitutivo civile);
4) Accesso ai documenti (se la materia del contendere rientra fra le esenzioni previste dalla legge);
5) Elettorale;
6) Previdenza ed assistenza;
7) Atti di intervento, ricorso incidentale e ricorso per motivi aggiunti (a meno che non determinino l’aumento del valore della causa) La parte dovrà rendere la dichiarazione per tali atti solo ove producano la modifica del valore della causa.
(art. 158, n. 3 del T.U.)
Le spese prenotate a debito anticipate dall’erario sono recuperate dall’amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell’altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
(art. 74-89; 119- 136).
Il patrocinio a spese dello Stato si riferisce a spese anticipate relative agli onorari e spese del difensore della parte ammessa al patrocinio.
In tali casi, la rivalsa ad opera dello Stato, ai sensi dell’art. 134, presuppone il passaggio in giudicato della sentenza.
Le spese anticipate devono essere recuperate dall’ufficio giudiziario a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio, qualora questa sia stata condannata alla rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa.
(artt. 266,
267, 268 e 270 del T.U.)
Per
il rilascio di copie di documenti senza certificazione di conformità, è
dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla seguente tabella a):
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Numero pagine |
Diritto di copia forfetizzato |
|
1 - 4 |
€ 0,77 |
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5 – 10 |
€ 1,55 |
|
11 – 20 |
€ 3,10 |
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21 – 50 |
€ 6,20 |
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51 – 100 |
€ 12,39 |
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Oltre le 100 |
€ 12,39 più € 5,16 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 |
Per il rilascio di copie autentiche è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla seguente tabella b).
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Numero di pagine |
Diritto di copia forfetizzato |
Diritto di certificazione di conformità |
Totale colonne 2 e 3 |
|
1 - 4 |
€ 1,03 |
€ 5,16 |
€ 6,19 |
|
5 -10 |
€ 2,07 |
€ 5,16 |
€ 7,23 |
|
11- 20 |
€ 3,10 |
€ 5,16 |
€ 8,26 |
|
21-50 |
€ 5,16 |
€ 5,16 |
€ 10,32 |
|
51-100 |
€10,33 |
€ 5,16 |
€ 15,49 |
|
Oltre le 100 |
€ 10,33 più € 6,20 ogni ulteriori |
€ 5,16 |
€ 15,49 più € 6,20 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 |
In caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero d’impugnazione del provvedimento cautelare la parte ha diritto al rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti senza oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione nella misura stabilita dalla seguente tabella c):
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Numero pagine |
Diritto di copia forfetizzato |
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da 1 a 5 |
€ 0,26 |
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da 6 a 10 |
€ 0,52 |
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da 11 a 20 |
€ 1,03 |
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da 21 a 50 |
€ 2,06 |
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da 51 a 100 |
€ 4,13 |
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Oltre le 100 |
€ 8,26 |
Il pagamento degli importi di cui alle tabelle a) b) e c) è eseguito mediante l’applicazione di marche da bollo ordinarie sul retro delle copie rilasciate ed annullo da parte dell’Ufficio rilasciante.
Dell’avvenuto pagamento deve farsi attestazione sulla domanda presentata dal richiedente.
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Trento, 16 marzo 2005