Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Trento

 SCHEMA RIEPILOGATIVO DEPOSITO ATTI
NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO

Decreto del Presidente n. 5/2003 dd.2.04.2003*
Note del Segretario Generale  n. 249/S.G. dd. 2.04.2004
(3) e Circolare 22 gennaio 2007

atto originale

termini

 copie 

oneri fiscali

note

RICORSO
(completo di documenti e fascicolato)

L'atto impugnato fa  parte dei documenti.

Ai sensi dell’art. 4 L. 205/00 (7)

Presentazione:
60 gg. dalla conoscenza del provvedimento impugnato

Deposito:

30 gg. dall'ultima notifica del ricorso

Ricorso:
4 copie

Documenti:

2 copie corredate di indice documenti

+ 2 indici comprensivi di atto impugnato

vedi tabella(5)

L' indice dei documenti, sottoscritto dal presentatore, deve contenere la numerazione progressiva e i relativi dati di riscontro (oggetto, data, provenienza)

DOCUMENTI
(corredati di indice) 

Ai sensi dell’art. 4 L. 205/00 (7)

20 gg. liberi antecedenti la data dell'udienza

2 copie + 2 copie dell’indice + copie indice per scambio con le parti nominativamente indicate

NO

 

MEMORIE

Ai sensi dell’art. 4 L. 205/00 (7)

10 gg. liberi antecedenti la data dell'udienza

4 copie + copie per scambio con le parti nominativamente indicate

NO

 

COSTITUZIONI

(deve essere fascicolata e comprensiva di eventuali documenti con indice)

Ai sensi dell’art. 4 L. 205/00 (7)

20 gg. dal deposito del ricorso (termine non perentorio)

2 copie  con indice + indici per scambio con le parti

NO

 

MOTIVI AGGIUNTI

(completo di eventuali documenti)

Ai sensi dell’art. 4 L. 205/00 (7)

60 gg. dalla conoscenza del nuovo provvedimento impugnato

4 copie + 2 copie documenti corredate di indice + 2 indici con il nuovo atto impugnato

 

L’atto deve indicare la dichiarazione di valore:

- se immutata rispetto al ricorso principale nulla è dovuto per il contributo unificato;

- se variata, l’importo del contributo deve essere integrato

RICORSO INCIDENTALE  (completo di eventuali documenti con indice e fascicolato)

   Ai sensi dell’art. 4 L. 205/00 (7)

20 gg. dal deposito del ricorso principale

4 copie del ricorso + 2 copie documenti con indice + 2 indici

 

L’atto deve indicare la dichiarazione di valore:

- se immutata rispetto al ricorso principale nulla è dovuto per il contributo unificato;

- se variata, l'importo del contributo deve essere integrato

 

atto originale

termini

 copie 

oneri fiscali

note

ACCESSO AI DOCUMENTI 
(non necessita il patrocinio di un difensore)

Presentazione:
entro 30 gg. dal diniego dell’istanza di accesso o trascorsi inutilmente 30 gg. dalla richiesta

Deposito: entro 30 gg. dall'ultima notifica

4 copie del ricorso + 2 copie documenti con indice  + 2 indici

Esente se la materia del contendere rientra fra le esenzioni previste  dalla legge

Il Collegio decide in Camera di Consiglio nel termine di 30 gg. dalla scadenza del termine del deposito del ricorso.

Necessita il deposito della domanda di fissazione di udienza.

SILENZIO DELL'
AMMINISTRAZIONE

Presentazione:

senza necessità di diffida all’Amministrazione inadempiente fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre 1 anno dal termine stabilito entro cui il procedimento deve concludersi o 30 gg. se non è previsto alcun termine

Deposito: entro 30 gg. dall'ultima notifica

4 copie del ricorso + 2 copie documenti con indice  + 2 indici       

vedi tabella (5)

Il Collegio decide in Camera di Consiglio nel termine di 30 gg. dalla scadenza del termine del deposito del ricorso. Necessita il deposito della domanda di fissazione di udienza.

ISTANZA DI  OPPOSIZIONE

Ai sensi dell’art. 4 L. 205/00 (7)

Presentazione: 
60 gg. dalla comunicazione di deposito del decreto

Deposito: entro 10 gg. dall'ultima notifica

4 copie

 

Il Collegio decide in Camera di Consiglio nel termine di 30 gg. dalla scadenza del termine del deposito dell'istanza di opposizione.

 

TERMINI ABBREVIATI AI SENSI DELL’ART. 4 L. 205/2000


I termini processuali relativi a ricorsi presentati ai sensi dell’art. 4 della L. 205/00 si applicano nei giudizi aventi ad oggetto:

  1. provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse;

  2. provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonché quelli relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere;

  3. i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti;

  4. provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti;

  5. provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni ai sensi dell’art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

  6. provvedimenti di nomina adottati previa delibera del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  7. provvedimenti di scioglimento degli enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi.

Detti termini sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso.

Nel caso di accoglimento della domanda cautelare, il Collegio fissa con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva nel termine di 30 gg. dalla data di deposito dell’ordinanza.
In tal caso, le parti possono depositare documenti entro il termine di 15 gg. dall’avviso di deposito dell’ordinanza e memorie entro i successivi 10 gg..
Il termine per la proposizione dell’appello avverso le sentenze del TRGA pronunciate nei suddetti giudizi è di 30 gg. dalla notificazione e 120 gg. dalla pubblicazione delle sentenze.

 

  ISTANZE 

natura dell'istanza

termini

copie

note

RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO
(depositato successivamente al ricorso)

Ai sensi dell’art. 4 L. 205/00 (7)

L'istanza verrà esaminata nella prima C.C. successiva a 10 gg. liberi dall'ultima notifica e comunque a non meno di 8 gg. liberi dalla data di deposito

1 originale + 4 copie

L'istanza deve essere notificata.

Necessita il deposito della domanda di fissazione del merito, ove non già prodotta.

RINUNCIA AL PROCESSO

Almeno 5 gg. antecedenti la data di udienza

1originale + 5 copie

Sottoscritta da parte ricorrente e notificata alle controparti

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Almeno 5 gg. antecedenti la data di udienza

1originale + 5 copie

Necessita la sottoscrizione  delle controparti

CANCELLAZIONE DAL RUOLO

Almeno 5 gg. antecedenti la data di udienza

1originale + 5 copie

Necessita l'adesione delle controparti

RINVIO O DIFFERIMENTO

D'UDIENZA

Almeno 5 gg. antecedenti la data di udienza

1originale + 5 copie

Necessita l'adesione delle controparti

CAUTELARE PROVVISORIA

 

1originale + 4 copie

L'istanza deve essere notificata

FISSAZIONE D'UDIENZA

 

1originale + 1 copia

Deve intendersi riferita alla discussione del merito

PRELIEVO

 

1originale + 1 copia

 

RIASSUNZIONE

Ai sensi dell’art. 4 L. 205/00 (7)

  • entro 6 mesi dalla conoscenza dell’evento interruttivo (art. 24 della L. 1034/71)

  • entro 1 anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte Suprema di Cassazione che indica il giudice del rinvio giurisdizione (art. 392 c.p.c.)

  • entro 6 mesi dalla conoscenza della pronuncia della Corte Costituzionale (art. 297 c.p.c.)

1originale + 4 copie

 

L’istanza deve essere notificata alle controparti

RINUNCIA AL MANDATO

 

1originale + 4 copie

 

RITIRO FASCICOLO (8)

 

1originale

 

RILASCIO COPIA SEMPLICE
SENTENZA/ORDINANZA
(9)

 

1originale

 

RILASCIO COPIA CONFORME
SENTENZA/ORDINANZA
(10)

 

1originale

 

RILASCIO COPIA VERBALE (11)

 

1originale

 

PENDENZA RICORSO

 

1originale + 1 copia

 

ISTRUTTORIA PRESIDENZIALE

 

1originale + 4 copie

 

CORREZIONE  ERRORE MATERIALE

 

1originale + 4 copie

L'istanza deve essere notificata alle controparti

INTERRUZIONE DEL PROCESSO

Almeno 5 gg. antecedenti la data di udienza

1originale + 5 copie

 

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI RELATIVA ALLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE

Ai sensi dell' art. 4 della L. 205/2000 (7)

Almeno 5 gg. antecedenti la data di udienza

1originale + 4 copie

+ tanti originali quante sono le controparti

Il decreto viene emesso in calce all'istanza e successivamente notificato alle controparti

* per gli importi del contributo unificato vedi tabella alla voce "NUOVI IMPORTI CONTRIBUTO UNIFICATO"