Regolamento previsto dall’articolo 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, riguardante i profili professionali, i requisiti e le modalità di accesso
R 2021 52 st Supplemento n. 2 al B.U. n. 39/Sez. gen. del 30/09/2021 (File pdf 1,79 MB)
Riferimento
Regolamento 28/5/2021, n. 29
Regolamento previsto dall’articolo 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, riguardante i profili professionali, i requisiti e le modalità di accesso.
Modifica del Regolamento previsto dall’articolo 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, riguardante i profili professionali, i requisiti e le modalità di accesso
Coordina le strutture dirigenziali. Cura i rapporti con gli organi dello Stato, il Consiglio regionale e le organizzazioni sindacali. Gestisce il contenzioso, la privacy e i compiti del datore di lavoro.
Cura gli aspetti giuridici del rapporto di lavoro. Gestisce le procedure concorsuali e di mobilità, le aspettative e i permessi. Svolge le attività concernenti l’orario di lavoro e il contenzioso del lavoro.