Copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai figli

Cos'è

È un contributo che viene erogato per il sostegno della previdenza obbligatoria o della previdenza complementare durante i periodi dedicati alla cura e all’educazione dei propri figli, dal compimento del terzo mese al compimento del terzo anno di vita del/della bambino/a o, in caso di adozione, dalla fine del terzo mese alla fine del terzo anno dalla data del provvedimento di adozione. In caso di svolgimento dell’attività lavorativa a tempo parziale il contributo spetta fino al compimento del quinto anno di vita del/della bambino/a o entro cinque anni dalla data del provvedimento di adozione.

In caso di affidamento i contributi spettano, a prescindere dall’età del/della bambino/a, per tutta la durata dell’affidamento stesso.

Entità del contributo 

Il genitore del/della bambino/a che non lavora o è in aspettativa senza copertura previdenziale ha diritto:

- a un contributo a sostegno della prosecuzione volontaria dei contributi previdenziali pari al versamento volontario effettuato e comunque non superiore a euro 9.000,00 rapportati ad anno, per un totale complessivo massimo di euro 18.000,00;

- o, in alternativa, a un contributo a sostegno della previdenza complementare pari ad euro 4.000,00 rapportati ad anno, per un totale complessivo massimo di euro 8.000,00.

Il genitore che svolge l’attività lavorativa a tempo parziale ha diritto:

- ad un contributo a sostegno della prosecuzione volontaria dei contributi previdenziali finalizzata all'integrazione dei contributi obbligatori fino alla concorrenza del 100% di quelli previsti per il tempo pieno, pari al versamento volontario effettuato e comunque non superiore a euro 4.500,00, per un totale complessivo massimo di euro 18.000,00;

- o, in alternativa, a un contributo a sostegno alla previdenza complementare pari a euro 2.000,00 rapportati ad anno, per un totale complessivo massimo di euro 8.000,00.

I genitori lavoratori/trici autonomi/e e liberi/e professionisti/e hanno diritto:

- ad un contributo a sostegno dei contributi obbligatori pari all'importo del versamento dovuto e comunque non superiore ad euro 4.000,00 rapportati ad anno, per un totale massimo di euro 8.000,00;

- o, in alternativa, a un contributo a sostegno alla previdenza complementare pari a euro 4.000,00 rapportati ad anno, per un totale complessivo massimo di euro 8.000,00.

Ai/Alle collaboratori/trici domestici/che spetta un contributo, esclusivamente a sostegno della previdenza complementare, pari ad euro 4.000,00 rapportati ad anno per un totale massimo di euro 8.000,00.

L’importo spettante è calcolato proporzionalmente al numero di settimane/mesi coperti o integrati dai suddetti versamenti previdenziali e dedicati alla cura e all'educazione dei figli.

Note

Tali contributi non sono vincolati alla condizione economica del nucleo familiare.

Il contributo regionale a sostegno dei versamenti volontari, o, nel caso di lavoratori/trici autonomi/e o liberi/e professionisti/e, a sostegno dei versamenti obbligatori, viene erogato a titolo di rimborso. L’interessato, pertanto, riceverà il contributo regionale solo dopo aver pagato i contributi presso l’INPS o la Cassa obbligatoria di appartenenza.

Il contributo a sostegno della previdenza complementare, invece, è trasferito direttamente sulla posizione individuale dell'interessato/a, che deve avere aderito ad una forma di previdenza complementare e deve aver effettuato versamenti a proprio carico per un importo complessivo pari almeno ad euro 500,00.

A chi si rivolge

Chi può fare domanda

-    tutti coloro che non lavorano e sono autorizzati ad effettuare la prosecuzione volontaria dei contributi previdenziali (presso l’INPS o la Cassa previdenziale di appartenenza) o sono iscritti ad una forma di previdenza complementare;

-    i/le lavoratori/trici dipendenti del settore privato per i periodi di aspettativa senza copertura previdenziale;

-    coloro che hanno un contratto di lavoro a tempo parziale del settore privato con orario di lavoro fino al 70% di quello previsto per il tempo pieno;

-    i/le lavoratori/trici autonomi/e;

-    i/le liberi/e professionisti/e;

-    i/le collaboratori/trici domestici/che.

Alla data della domanda, il richiedente deve essere residente ininterrottamente da almeno cinque anni nella regione Trentino Alto-Adige o, in alternativa, deve essere residente ininterrottamente da almeno un anno se può far valere nell’arco della propria vita almeno 15 anni di residenza.

Il contributo non spetta a coloro che sono titolari di pensione diretta e ai dipendenti del settore pubblico. Il contributo non spetta inoltre a coloro che svolgono contemporaneamente attività subordinata, autonoma o libero professionale.

Accedere al servizio

Per informazioni o per la presentazione della domanda per accedere al beneficio ci si può rivolgere a qualsiasi Istituto di patronato presente sul territorio regionale e, per i/le residenti nella provincia di Bolzano, anche all'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE della Provincia Autonoma di Bolzano.

La domanda deve essere presentata:

  • in provincia di Trento:

- entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti previdenziali;

- entro sei mesi dal termine ultimo fissato per l’effettuazione dei versamenti previdenziali volontari per coloro che svolgono un’attività lavorativa a tempo parziale e richiedono il sostegno della prosecuzione volontaria dei contributi;

- nel caso in cui il contributo sia richiesto a sostegno dei versamenti a un fondo pensione complementare, la domanda è presentata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello dedicato alla cura e all'educazione dei figli.

  • in provincia di Bolzano:

-    entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti previdenziali.

Costi e vincoli

GRATUITO

Contatti

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Valido dal 01/07/2019

Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP

Cura gli adempimenti derivanti dalla normativa regionale vigente in materia di previdenza e di ordinamento delle APSP.

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Ultimo aggiornamento:Giovedì, 31 Luglio 2025