Cos'è
È un contributo che viene erogato per il sostegno della previdenza obbligatoria o della previdenza complementare durante i periodi dedicati alla cura e all’educazione dei propri figli, dal compimento del terzo mese al compimento del terzo anno di vita del/della bambino/a o, in caso di adozione, dalla fine del terzo mese alla fine del terzo anno dalla data del provvedimento di adozione. In caso di svolgimento dell’attività lavorativa a tempo parziale il contributo spetta fino al compimento del quinto anno di vita del/della bambino/a o entro cinque anni dalla data del provvedimento di adozione.
In caso di affidamento i contributi spettano, a prescindere dall’età del/della bambino/a, per tutta la durata dell’affidamento stesso.
Entità del contributo
Il genitore del/della bambino/a che non lavora o è in aspettativa senza copertura previdenziale ha diritto:
- a un contributo a sostegno della prosecuzione volontaria dei contributi previdenziali pari al versamento volontario effettuato e comunque non superiore a euro 9.000,00 rapportati ad anno, per un totale complessivo massimo di euro 18.000,00;
- o, in alternativa, a un contributo a sostegno della previdenza complementare pari ad euro 4.000,00 rapportati ad anno, per un totale complessivo massimo di euro 8.000,00.
Il genitore che svolge l’attività lavorativa a tempo parziale ha diritto:
- ad un contributo a sostegno della prosecuzione volontaria dei contributi previdenziali finalizzata all'integrazione dei contributi obbligatori fino alla concorrenza del 100% di quelli previsti per il tempo pieno, pari al versamento volontario effettuato e comunque non superiore a euro 4.500,00, per un totale complessivo massimo di euro 18.000,00;
- o, in alternativa, a un contributo a sostegno alla previdenza complementare pari a euro 2.000,00 rapportati ad anno, per un totale complessivo massimo di euro 8.000,00.
I genitori lavoratori/trici autonomi/e e liberi/e professionisti/e hanno diritto:
- ad un contributo a sostegno dei contributi obbligatori pari all'importo del versamento dovuto e comunque non superiore ad euro 4.000,00 rapportati ad anno, per un totale massimo di euro 8.000,00;
- o, in alternativa, a un contributo a sostegno alla previdenza complementare pari a euro 4.000,00 rapportati ad anno, per un totale complessivo massimo di euro 8.000,00.
Ai/Alle collaboratori/trici domestici/che spetta un contributo, esclusivamente a sostegno della previdenza complementare, pari ad euro 4.000,00 rapportati ad anno per un totale massimo di euro 8.000,00.
L’importo spettante è calcolato proporzionalmente al numero di settimane/mesi coperti o integrati dai suddetti versamenti previdenziali e dedicati alla cura e all'educazione dei figli.
Note
Tali contributi non sono vincolati alla condizione economica del nucleo familiare.
Il contributo regionale a sostegno dei versamenti volontari, o, nel caso di lavoratori/trici autonomi/e o liberi/e professionisti/e, a sostegno dei versamenti obbligatori, viene erogato a titolo di rimborso. L’interessato, pertanto, riceverà il contributo regionale solo dopo aver pagato i contributi presso l’INPS o la Cassa obbligatoria di appartenenza.
Il contributo a sostegno della previdenza complementare, invece, è trasferito direttamente sulla posizione individuale dell'interessato/a, che deve avere aderito ad una forma di previdenza complementare e deve aver effettuato versamenti a proprio carico per un importo complessivo pari almeno ad euro 500,00.