Cos'è
È un contributo che viene erogato per il sostegno della previdenza obbligatoria e della previdenza complementare durante i periodi dedicati all’assistenza domiciliare di familiari non autosufficienti (inseriti nel 2°, 3° o 4° livello assistenziale per la provincia di Bolzano; beneficiari dell’indennità di accompagnamento per la provincia di Trento).
Entità del contributo
Nel caso in cui colui/colei che presta l'assistenza non lavori o sia in aspettativa senza copertura previdenziale, spetta un contributo a sostegno della prosecuzione volontaria pari all'importo del versamento volontario effettuato e comunque non superiore ad euro 4.000,00 rapportati ad anno. Il contributo massimo è pari a euro 4.000,00 rapportati all'anno anche nel caso di sostegno della previdenza complementare.
Nel caso in cui colui/colei che presta l’assistenza a familiari non autosufficienti svolga attività lavorativa a tempo parziale, gli importi massimi dei suddetti contributi ammontano ad euro 2.000,00 rapportati ad anno.
Ai/Alle lavoratori/trici autonomi/e e ai/alle liberi/e professionisti/e che assistono familiari non autosufficienti, spetta un contributo a sostegno dei contributi obbligatori pari all'importo del versamento dovuto e comunque non superiore ad euro 4.000,00 rapportati ad anno. Il contributo massimo è pari a euro 4.000,00 rapportati all'anno anche nel caso di sostegno della previdenza complementare.
Ai/Alle collaboratori/trici domestici/che che assistono familiari non autosufficienti spetta un contributo, esclusivamente a sostegno della previdenza complementare, pari ad euro 4.000,00 rapportati ad anno.
Nel caso di figli o bambini affidati minori di cinque anni riconosciuti invalidi civili, il contributo a sostegno della prosecuzione volontaria può raggiungere l’importo massimo di 9.000,00 euro rapportati ad anno se i bambini vengono assistiti esclusivamente a casa. In caso di frequenza di una struttura o di un istituto (asilo, scuola, centri diurni) l’importo del contributo non può superare i 4.000,00 euro. L’importo massimo è pari a 4.000,00 euro rapportati ad anno anche nel caso di sostegno della previdenza complementare.
L’importo spettante è calcolato proporzionalmente al numero di settimane/mesi coperti o integrati dai suddetti versamenti previdenziali e dedicati all'assistenza domiciliare di familiari non autosufficienti.
Il contributo spetta per tutto il periodo in cui l’assistenza è necessaria e garantita, fino al raggiungimento del requisito minimo per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia.
Il contributo a sostegno della previdenza volontaria o della previdenza obbligatoria spetta comunque nei limiti del versamento effettuato.
Note
Tali contributi non sono vincolati alla condizione economica del nucleo familiare.
Il contributo regionale a sostegno dei versamenti volontari, o, nel caso di lavoratori/trici autonomi/e o liberi/e professionisti/e, dei versamenti obbligatori, viene erogato a titolo di rimborso. L’interessato, pertanto, riceverà il contributo regionale solo dopo aver pagato i contributi presso l’INPS o la Cassa obbligatoria di appartenenza.
Il contributo a sostegno della previdenza complementare, invece, è trasferito direttamente sulla posizione individuale dell'interessato/a, che deve avere aderito ad una forma di previdenza complementare e deve avere effettuato versamenti a proprio carico per un importo complessivo pari almeno ad euro 500,00.