Copertura previdenziale periodi di assistenza a familiari non autosufficienti

Cos'è

È un contributo che viene erogato per il sostegno della previdenza obbligatoria e della previdenza complementare durante i periodi dedicati all’assistenza domiciliare di familiari non autosufficienti (inseriti nel 2°, 3° o 4° livello assistenziale per la provincia di Bolzano; beneficiari dell’indennità di accompagnamento per la provincia di Trento).

Entità del contributo

Nel caso in cui colui/colei che presta l'assistenza non lavori o sia in aspettativa senza copertura previdenziale, spetta un contributo a sostegno della prosecuzione volontaria pari all'importo del versamento volontario effettuato e comunque non superiore ad euro 4.000,00 rapportati ad anno. Il contributo massimo è pari a euro 4.000,00 rapportati all'anno anche nel caso di sostegno della previdenza complementare.

Nel caso in cui colui/colei che presta l’assistenza a familiari non autosufficienti svolga attività lavorativa a tempo parziale, gli importi massimi dei suddetti contributi ammontano ad euro 2.000,00 rapportati ad anno.

Ai/Alle lavoratori/trici autonomi/e e ai/alle liberi/e professionisti/e che assistono familiari non autosufficienti, spetta un contributo a sostegno dei contributi obbligatori pari all'importo del versamento dovuto e comunque non superiore ad euro 4.000,00 rapportati ad anno. Il contributo massimo è pari a euro 4.000,00 rapportati all'anno anche nel caso di sostegno della previdenza complementare.

Ai/Alle collaboratori/trici domestici/che che assistono familiari non autosufficienti spetta un contributo, esclusivamente a sostegno della previdenza complementare, pari ad euro 4.000,00 rapportati ad anno.

Nel caso di figli o bambini affidati minori di cinque anni riconosciuti invalidi civili, il contributo a sostegno della prosecuzione volontaria può raggiungere l’importo massimo di 9.000,00 euro rapportati ad anno se i bambini vengono assistiti esclusivamente a casa. In caso di frequenza di una struttura o di un istituto (asilo, scuola, centri diurni) l’importo del contributo non può superare i 4.000,00 euro. L’importo massimo è pari a 4.000,00 euro rapportati ad anno anche nel caso di sostegno della previdenza complementare.

L’importo spettante è calcolato proporzionalmente al numero di settimane/mesi coperti o integrati dai suddetti versamenti previdenziali e dedicati all'assistenza domiciliare di familiari non autosufficienti.

Il contributo spetta per tutto il periodo in cui l’assistenza è necessaria e garantita, fino al raggiungimento del requisito minimo per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia.

Il contributo a sostegno della previdenza volontaria o della previdenza obbligatoria spetta comunque nei limiti del versamento effettuato.

Note

Tali contributi non sono vincolati alla condizione economica del nucleo familiare.

Il contributo regionale a sostegno dei versamenti volontari, o, nel caso di lavoratori/trici autonomi/e o liberi/e professionisti/e, dei versamenti obbligatori, viene erogato a titolo di rimborso. L’interessato, pertanto, riceverà il contributo regionale solo dopo aver pagato i contributi presso l’INPS o la Cassa obbligatoria di appartenenza.

Il contributo a sostegno della previdenza complementare, invece, è trasferito direttamente sulla posizione individuale dell'interessato/a, che deve avere aderito ad una forma di previdenza complementare e deve avere effettuato versamenti a proprio carico per un importo complessivo pari almeno ad euro 500,00.

A chi si rivolge

Chi può fare domanda

-    tutti coloro che non lavorano e sono autorizzati ad effettuare la prosecuzione volontaria dei contributi previdenziali (presso l’INPS o la Cassa previdenziale di appartenenza) o sono iscritti ad una forma di previdenza complementare;

-    i/le lavoratori/trici dipendenti pubblici e privati per i periodi di aspettativa non retribuita senza copertura previdenziale;

-    coloro che hanno un contratto di lavoro a tempo parziale con orario di lavoro fino al 70% di quello previsto per il tempo pieno;

-    i/le lavoratori/trici autonomi/e;

-    i/le liberi/e professionisti/e;

-    i/le collaboratori/trici domestici/che.

Alla data della domanda, il richiedente deve essere residente ininterrottamente da almeno cinque anni nella regione Trentino Alto-Adige o in alternativa deve essere residente ininterrottamente da almeno un anno se può far valere nell’arco della propria vita almeno 15 anni di residenza.

Il contributo non spetta a coloro che sono titolari di pensione diretta né a coloro che svolgono contemporaneamente attività subordinata, autonoma o libero professionale.

Accedere al servizio

Per informazioni o per la presentazione della domanda per accedere al beneficio ci si può rivolgere a qualsiasi Istituto di patronato presente sul territorio regionale e, per i/le residenti nella provincia di Bolzano, anche all'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE della Provincia Autonoma di Bolzano.

La domanda deve essere presentata:

  • in provincia di Trento:

- entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti previdenziali;

- entro sei mesi dal termine ultimo fissato per l’effettuazione dei versamenti previdenziali volontari per coloro che svolgono un’attività lavorativa a tempo parziale e richiedono il sostegno della prosecuzione volontaria dei contributi;

- nel caso in cui il contributo sia richiesto a sostegno dei versamenti a un fondo pensione complementare, la domanda è presentata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello dedicato all’assistenza dei familiari non autosufficienti.

  • in provincia di Bolzano:

-    entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti previdenziali.

Costi e vincoli

GRATUITO

Contatti

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Valido dal 01/07/2019

Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP

Cura gli adempimenti derivanti dalla normativa regionale vigente in materia di previdenza e di ordinamento delle APSP.

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Ultimo aggiornamento:Venerdì, 25 Luglio 2025