Cos'è
E' un contributo regionale annuo che spetta ai/alle coltivatori/trici diretti/e, mezzadri/e e coloni/e iscritti/e alla rispettiva gestione previdenziale, operanti in aziende che si trovano in condizioni particolarmente sfavorite, a sostegno dei versamenti previdenziali che gli/le stessi/e sono tenuti/e a versare all’INPS.
Entità del contributo
Il contributo è pari al 50 per cento dell’importo versato per la contribuzione previdenziale dovuta ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Per le aziende della provincia di Bolzano che presentano un punteggio superiore a 75 punti di svantaggio, secondo quanto definito dalla normativa provinciale, l’ammontare del contributo è determinato annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione fino al 70 per cento. In particolare la Giunta regionale ha stabilito che il contributo è pari al 60% di quanto versato per la contribuzione previdenziale dovuta ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233 e s.m. per le aziende che presentano dai 76 ai 110 punti di svantaggio e pari al 70% per le aziende che presentano più di 110 punti di svantaggio.
Per le aziende della provincia di Trento che operano ad un’altitudine superiore ai 900 m s.l.m., secondo quanto definito dalla normativa provinciale, l’ammontare del contributo è determinato annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione fino al 70 per cento. In particolare la Giunta regionale ha stabilito che il contributo è pari al 60% di quanto versato per la contribuzione previdenziale dovuta ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233 e s.m. per le aziende che operano ad un’altitudine superiore ai 900 m. s.l.m. e fino ai 1200 m. s.l.m. e pari al 70% per le aziende che operano ad un’altitudine superiore ai 1200 m. s.l.m..
Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all’erogazione del contributo nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408/2013/UE concernente “Regolamento della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo”. Le Province autonome sono altresì tenute al rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di pubblicità e trasparenza nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.