Modifica dell'art. 1 della legge regionale 18 maggio 1957, n. 5 sostituito dall'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1960, n. 19, per la determinazione delle quote di aggiunta di famiglia a favore del personale assunto in servizio dall'Amministrazione regionale (B. U. 2 giugno 1964, n. 23)
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