Amministrazione Trasparente
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Accesso civico "generalizzato" concernente documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria
Contenuto dell'obbligo
Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Riferimenti normativi
L'accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque ad accedere ai documenti detenuti dalla Regione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013. Tale diritto risponde ad un principio generale di trasparenza ed è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
Si tratta di un diritto non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, è quindi attivabile da chiunque, senza necessità di alcuna motivazione.
Tale tipologia di accesso si esercita a norma dell’art. 1, comma 1, lett. a) della legge regionale n. 10 del 2014 e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi pubblici e privati indicati dall'articolo 5 bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e delle norme che prevedono specifiche esclusioni.
Come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le domande di accesso civico "generalizzato" sono presentate su apposito modulo alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
- all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- all'URP che svolge attività di informazione e assistenza al cittadino;
- all’ RPCT, se si tratta di accesso civico semplice
Modalità di trasmissione della richiesta
la richiesta può essere presentata alle strutture regionali tramite:
- posta elettronica o posta elettronica certificata;
- consegna a mano
- il servizio postale
I recapiti di tutti gli uffici dell'amministrazione regionale sono consultabili in “Articolazione degli Uffici ”.
Riesame della richiesta
Nel caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni (salvi i casi di prolungamento del termine per la tutela dei controinteressati), il richiedente può presentare domanda di riesame alla RPCT, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.
Rimedi
Contro la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, contro la decisione della RPCT è ammesso ricorso al TRGA ai sensi dell'art. 116 del Codice del Processo Amministrativo.
E' inoltre possibile presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (ai sensi dell'art. 5, comma 8, del decreto legislativo n.33 del 2013)
Modulistica
Si invita ad utilizzare la modulistica pubblicata nella presente sezione.